RENTRi – Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

22 Ottobre 2024 | RENTRi

Premessa

Il RENTRi ovvero il nuovo registro cronologico di carico e scarico rifiuti digitale, nasce per adempiere alla direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti prevede che gli Stati membri adottino “misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana”, tra le quali rientra la tracciabilità del rifiuto, dalla produzione alla destinazione finale e in particolare il controllo dei rifiuti pericolosi.

Inserito nella Strategia nazionale per l’economia circolare (quindi obiettivo PNRR), è gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica con il supporto tecnico operativo dall’Albo nazionale gestori ambientali. Al suo interno include la gestione digitalizzata del Registro cronologico di carico/scarico a partire dal 13/02/2025 e successivamente dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.

Normativa e documenti di riferimento

Di seguito un breve elenco della normativa di riferimento:

  • D. Lgs. 3/4/2006, n. 152

Il Decreto Direttoriale n.251/2023 definisce le modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59

  • D. Lgs. 23/12/2022, n. 213

Il Decreto Legislativo n. 213 contiene disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 116/2020 e apporta conseguentemente modifiche al D.lgs. 152/2006

  • DM Ambiente 4 aprile 2023, n. 59

Sistema di tracciabilità dei rifiuti – Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (“R.E.N.T.Ri.”) – Nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione

  • Decreto direttoriale MinAmbiente 22 settembre 2023, n. 97

“Tabella scadenze R.E.N.T.Ri.” (Date per: iscrizione; entrata in vigore dei nuovi modelli di registro carico/scarico e formulario trasporto, tenuta in formato digitale)

  • Decreto direttoriale MinAmbiente 6 novembre 2023, n. 143

Modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.Ri) – Attuazione articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g), DM 59/2023

  • Decreto direttoriale MinAmbiente 19 dicembre 2023, n. 251

Modalità operative previste dall’articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59

  • Allegati I e II al DM 59 del 4 aprile 2023 del 01/10/2024, contengono, rispettivamente, i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, che rappresentano il formato definitivo di riferimento che dovrà essere utilizzato dagli operatori
  • Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 indica altresì i soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri

Struttura del R.E.N.T.Ri.

Il R.E.N.T.Ri. è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, da compilare al momento dell’iscrizione, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui al Registro cronologico di carico e scarico e ai Formulari di identificazione, di cui usufruiranno gli operatori per trasmette le registrazioni del registro cronologico.

c) una sezione per la vidimazione digitale del Registro cronologico e FIR

d) servizi accessori

Obblighi previsti dal R.E.N.T.Ri.

I soggetti obbligati all’iscrizione, oltre all’obbligo di tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico sono obbligati a:

  • Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico
  • Vidimazione digitale del F.I.R.
  • Trasmissione delle registrazioni del registro cronologico di carico e scarico al portale R.E.N.T.Ri.

I soggetti obbligati al Registro elettronico nazionale (R.E.N.T.Ri.)

Di seguito sono indicati i soggetti obbligati/esclusi all’iscrizione nel nuovo sistema digitale di tenuta dei registri cronologici di cario e scarico e le relative tempistiche di iscrizione.

Soggetti obbligati all’iscrizione

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:

  • i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:

c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i

rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Soggetti esclusi dall’obbligo

  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Tempistiche di iscrizione

A partire dal 15/12/2024 e non oltre 13/02/2025

A partire dal 15 giugno 2025 e non oltre il 14/08/2025

A partire dal 15/12/2025 e non oltre il 13/02/2026

  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti (anche tramite delega ad associazioni imprenditoriali nazionali
  • Società di servizi, gestori del servizio di raccolta circuito organizzati di raccolta art. 183 dls 152/2006)
  • Tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18; vale a dire:
    • Impianti di trattamento recupero e/o smaltimento, impianti di stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva, impianti di discarica etc..
    • Intermediari e commercianti senza detenzione
    • Trasportatori
    • Consorzi di recupero e riciclaggio

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 ma minori di 50 dipendenti

Enti o imprese Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con meno di 10) dipendenti e i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa (in pratica professionisti tipo medici, odontoiatrici, parrucchieri, estetiste…ecc.)

L’iscrizione sarà effettuata direttamente sul portale R.E.N.T.Ri. e non sarà effettuata in interoperabilità con Ekovision. Saranno comunque fornite nel mese di novembre, istruzioni operative per facilitare gli utenti all’iscrizione.

Modalità e soggetti individuati per l’accesso al portale R.E.N.T.Ri.

Di seguito sono indicati i soggetti aziendali o esterni che potranno accedere al sistema per operare per conto del soggetto titolare del registro.

Operatore: soggetto iscritto al R.E.N.T.Ri. che può avere il profilo di impresa (cioè iscritta nel Registro imprese), di ente (presente in IndicePA) o di altra organizzazione non rientrante nell’ ente o nell’impresa.

Soggetto delegato: associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, gestore del servizio di raccolta, gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006. I delegati possono adempiere, per conto dei produttori iniziali di rifiuti, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati al R.E.N.T.Ri..

Rappresentante: persona fisica che accede al R.E.N.T.Ri. e che detiene il titolo per rappresentare l’operatore nel R.E.N.T.Ri..

Incaricato: persona fisica che accede al R.E.N.T.Ri. per conto del rappresentante dell’operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell’operatore. L’incaricato può essere anche una persona esterna all’organizzazione.

Modalità di accesso al portale R.E.N.T.Ri.

Di seguito i vari metodi per poter accedere al portale da parte delle persone incaricate:

  • SPID
  • CIE
  • CNS

I nuovi modelli di registro cronologico e FIR

Il DM 59/2023 oltre a prevedere la tenuta digitale dei registri cronologici cambia sostanzialmente il formato di entrambi, integrando e normando nei modelli molti aspetti che fino ad oggi venivano gestiti con modalità non scritte ma ormai recepite dagli Enti, la cosiddetta Prassi.

Ekovision renderà fruibili i nuovi modelli che andranno utilizzati comunque dal 13/02/2025.

Data di entrata in vigore dei nuovi modelli

I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri., a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a).

Data (art.9, comma 1) a decorrere dal 13 febbraio 2025

Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e tempistiche di trasmissione

Nell’art 15 del DM 59/2023 è specificato che la trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, per:

– I soggetti diversi da quelli previsti all’articolo 18 (produttori iniziali) entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

– I soggetti di cui all’articolo 18 (Impianti di trattamento recupero e/o smaltimento, impianti di stoccaggio provvisorio e/o messa in riserva, impianti di discarica etc..; Intermediari e commercianti senza detenzione; Trasportatori; Consorzi di recupero e riciclaggio) trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

La trasmissione dei dati al portale R.E.N.T.Ri. potrà essere effettuata tramite Ekovision avvalendosi del servizio di interoperabilità.

Di seguito sono indicate le tempistiche di adozione del registro digitale da cui partiranno i tempi di trasmissione.

Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale

Data (art.9, comma 1) a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025

a decorrere dal 13 febbraio 2025

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025

dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri.

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026

dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri.

Vidimazione digitale dei registri e FIR

I soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri. saranno quindi obbligati anche alla vidimazione digitale dei F.I.R e del registro di carico e scarico.

Per quanto riguarda il servizio di vidimazione digitale dei F.I.R. il portale Vi.Vi.FIR sarà dismesso dalle Camere di Commercio e sarà integrato nei servizi R.E.N.T.Ri.

I soggetti non ricadenti nella prima trance di iscrizione fino alla data dell’obbligo di iscrizione, e i soggetti non obbligati perché non soggetti all’obbligo, potranno avvalersi del servizio di vidimazione digitale dei F.I.R. senza iscrizione ma semplicemente registrandosi al R.E.N.T.Ri. come soggetti non obbligati.

Entrambi i servizi saranno fruibili tramite Ekovision avvalendosi del servizio di interoperabilità.

Obbligo di emissione del FIR in formato digitale

La normativa R.E.N.T.Ri. come indicato in premessa prevederà per il 13/02/2026 il passaggio anche all’emissione del F.I.R. digitale.

Ad oggi non c’è ancora nessuna norma tecnica che indichi come avverrà il sistema dell’emissione del F.I.R. digitale.

Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale

Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)

Per gli operatori tenuti ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)

a decorrere dal 13 febbraio 2026 previa l’uscita dei Decreti attuativi

Immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale.

Il registro digitale dovrà avere la caratteristica di immodificabilità, ciò riguarda la disciplina sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

Innanzitutto, è necessario distinguere tra le annotazioni cronologiche, che devono essere effettuate nei tempi stabiliti dall’art. 190 del D.lgs. 152/2006, ed il registro, in quanto documento informatico.

È fondamentale tenere in considerazione che il Registro cronologico di carico e scarico, nella formulazione del DM 59/2023, è un “documento informatico” e come tale, deve formarsi nel rispetto delle linee guida definite da AgID così come esplicitato all’art.4 del DM 59/2023 nonché di una serie di riferimenti normativi che disciplinano la tenuta di registri obbligatori con strumenti informatici (Decreto legge del 10/06/1994 n. 357 – decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Fatta questa premessa l’immodificabilità è riferita al registro cronologico “prodotto con sistemi meccanografici” che nell’ambito del RENTRI si materializza nel file XML del registro cronologico predisposto secondo i modelli XSD pubblicati nel portale RENTRI. Il file, prodotto dai servizi di supporto o dai sistemi gestionali, rappresenta il registro che l’impresa è tenuta ad esibire come stabilito dall’art 7 commi 4-ter e 4-quater dal Decreto Legge 10 giugno 1994 n.357.

Ekovision tramite il servizio di interoperabilità garantirà le specifiche sopra indicate.

Altre informazioni utili

Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Pubblicato il: 13/09/2024

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.